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Con voi imparo, per voi insegno l'italiano - Idee, strumenti e strategie di prof e studenti per conoscere e amare la lingua straniera che ci piace

Contratto di distribuzione

10 octobre 2021 By Luca Tamburelli Leave a Comment

https://www.lexdo.it/app/modello/contratto-distribuzione-commerciale/otratxz0tv8oqz5jbmyrq0jirlkqyczsoj9r8eewqd/create/questions/lingua/

http://www.mundilex.org/italia/doc_distribuzione.htm

Esercizio: completa le parole negli spazi bianchi; selezionali col mouse per vedere la soluzione

il presente contratto di distribuzione viene sottoscritto in data 12/12/2022 tra la alghero azzurra slr, una società a responsabilità limitata, costituita ed operante in accordo con le leggi della repubblica italiana, con sede legale in alghero, alla via catalogna, (p.iva 32451877xyz), in persona dell’amministratore sig. Giuseppe Nardi, nato a Cagliari il 31/02/2000 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, con poteri di firma idonei alla stipula del presente in virtù di statuto, come lo stesso dichiara sotto sua personale responsabilità, (qui di seguito indicata come il « venditore ») e la Baguena del Jiloca Sa, una società costituita ed operante in accordo con le leggi della republica catalana, con sede in la Ràpita, Carrer de la Independència 11, (qui di seguito indicata come il « distributore »);

premesso

  • i. che il venditore è una azienda che svolge la propria attività nel settore della produzione e/o commercializzazione di manufatti di carpenteria, in particolare controtelai per porte a scomparsa e non, su territorio mondiale, attraverso una rete commerciale formata anche da importatori /distributori selezionati, ai quali il venditore si affida per ottenere un adeguato sfruttamento dei suoi prodotti sui mercati ad ognuno di essi affidati, nell’intento di aumentare gradualmente la propria quota di mercato nel territorio;
  • ii. che il distributore dichiara di possedere appropriate conoscenze ed esperienze per la commercializzazione, distribuzione e vendita dei prodotti nel territorio, come appresso definito;
  • iii. che il venditore è disponibile a concedere al distributore la commercializzazione dei prodotti con diritto di esclusiva nel territorio;

à quelles conditions convient il d’accorder l’exclusivité?

conseguentemente in accordo con quanto premesso, il venditore ed il distributore stipulano il seguente contratto di distribuzione, disciplinato, in primis, da quanto nel presente contenuto e, subordinatamente, per tutto quanto non espressamente disposto dal presente, dal codice civile italiano e pertanto

convengono

  1. definizioni

1.1. in questo contratto, sempreché il codesto non disponga diversamente: « parti »   significherà il venditore ed il distributore; « prodotti » significherà i prodotti fabbricati e commercializzati dal venditore, di cui all’allegato 1 e 3, così come correntemente fabbricati e/o commercializzati dal venditore; « territorio » significherà il mercato geografico all’interno del quale i prodotti potranno essere commercializzati dal distributore; e « marchio » significherà i marchi che contraddistinguono i prodotti del venditore di cui all’allegato 2. i titoli degli articoli di questo contratto vengono inseriti esclusivamente per un più immediato riferimento e non influiscono sul contenuto dei medesimi. le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

 

selon ce contrat, est-ce que les produits à vendre seront-ils spécifiés?

 

  1. nomina del distributore

2.1. il venditore concede al distributore, che accetta, il diritto esclusivo di commercializzare, vendere e distribuire, i prodotti nel territorio in accordo con i termini e le condizioni del contratto.

2.2. durante la validità del presente contratto il venditore fornirà i prodotti al distributore su richiesta.

faut-il spécifier aussi « selon la disponibilité de ces produits »?

  1. territorio

3.1. il territorio concesso è esclusivamente la unione europea.

3.2. il distributore si impegna a non ricercare clienti per i prodotti né ad istituire filiali e/o a mantenere depositi per la distribuzione fuori del territorio. il distributore si asterrà, altresì, dal pubblicizzare, commercializzare e vendere qualsiasi prodotto al di fuori del territorio salvo il caso di specifica autorizzazione scritta. la concessione dell’autorizzazione a vendere su altro territorio non potrà mai essere interpretata come allargamento definitivo di quel territorio, anche se concessa ripetutamente. l’ampliamento del territorio potrà essere concesso solo ed esclusivamente con specifico addendum da allegare al presente contratto.

3.3. il venditore non nominerà altri venditori per la distribuzione dei prodotti nel territorio.

  1. prezzi e condizioni di pagamento

4.1. il prezzo dei prodotti che il distributore dovrà corrispondere sarà il prezzo per quello specifico tipo di prodotti, quale indicato nel listino prezzi del venditore (allegato 2) in vigore alla data in cui l’ordine del distributore sia stato accettato dal venditore, con lo speciale sconto del 60% (sessanta per cento) per tutti i modelli [•] ad esclusione dei modelli [•] e [•] per i cui prezzi si rinvia all’offerta specifica di cui all’allegato 3. per tutti i modelli [•] e per tutti gli articoli [•] ed [•] in legno lo sconto è concordato nella misura del [•]. i pagamenti potranno avvenire con una delle modalità di cui in seguito.

4.2. tutti i prezzi indicati nel listino prezzi del venditore e nell’allegato 3 sono in euro e si intendono per consegne franco fabbrica.

4.3. alternativa « a »: pagamento a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata a 90 giorni data fattura. tutti i pagamenti dei prodotti acquistati dal distributore in esecuzione di quanto qui previsto potranno essere effettuati per mezzo lettere di credito irrevocabili, emesse su filiale spagnola di banca italiana indicata dal venditore, per un importo pari al prezzo da pagarsi per i prodotti ordinati e da consegnare al distributore. i termini delle lettere di credito fatte predisporre dal distributore dovranno risultare accettabili per il venditore. la lettera di credito dovrà essere aperta entro e non oltre giorni 15 dall’invio della fattura proforma.

4.4. alternativa « b »: pagamento dilazionato. tutti i pagamenti dei prodotti acquistati dal distributore in accordo con le disposizioni di questo contratto potranno essere effettuati secondo quanto qui di seguito indicato:

  • i) [•]% ([•] per cento) a titolo di pagamento anticipato, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario al ricevimento della fattura pro-forma emessa dal venditore a conferma dell’ordine;
  • ii) il rimanente [•]% ([•] per cento) prima della partenza della merce a mezzo bonifico bancario ovvero a mezzo apertura di lettera di credito di cui sopra.

4.5. alternativa « c »: pagamento garantito da fideiussione. il venditore potrà, in alternativa alle forme di pagamento di cui sopra, inviare una fideiussione bancaria a prima richiesta, su filiale spagnola di banca italiana, emessa a favore del venditore, della durata di anni uno, rinnovabile di anno in anno, per un importo di eur [•], a garanzia delle obbligazioni di pagamento nascenti dal presente accordo. in tal caso i pagamenti garantiti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a 60/90 giorni data fattura.

4.6. il distributore si impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento concordati tra le parti, la cui violazione darà facoltà al venditore di risolvere immediatamente il presente accordo con preavviso di 30 giorni.

  1. acquisto minimo garantito

5.1. a fronte dell’esclusiva concessa, il distributore si impegna ad acquistare un quantitativo minimo annuo di prodotti a partire dal terzo anno di contratto.

5.2. il mancato accordo sul minimo garantito al terzo anno darà facoltà al venditore di comunicare al distributore la perdita del diritto di esclusiva territoriale.

  1. obblighi

6.1. per tutta la durata del contratto, il distributore svolgerà in maniera appropriata e diligente il compito di distribuire i prodotti nel territorio, sforzandosi continuamente di aumentare in maniera adeguata le vendite dei prodotti del venditore del territorio.

6.2. il distributore terrà a suo carico tutti i costi e le spese sostenuti in connessione ed in conseguenza dell’adempimento di tutte le obbligazioni qui previste, essendo, il corrispettivo della sua attività di commercializzazione, rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto pagato al venditore per i prodotti ed il prezzo di rivendita corrisposto dai clienti al distributore per l’acquisto dei medesimi prodotti.

6.3. il distributore non potrà vendere nel territorio prodotti che siano in concorrenza con i prodotti del venditore. e’, pertanto, fatto obbligo al distributore di comunicare per iscritto al venditore, alla firma del presente, le ditte per le quali svolge attività di importatore, distributore e/o di agente. tale divieto rimarrà in vigore sino alla cessazione del presente accordo, tranne che per i prodotti elencati nell’allegato 4.

est-il possible d’appliquer cet article dans le cas des hypermarchés,

6.4. il distributore, qualora lo vorrà, potrà indicare sulla propria documentazione la dicitura « [•] distributore esclusivo [•] per [•] » ovvero diciture equipollenti .

6.5. tutti i modelli ed i disegni dei prodotti sono e restano di proprietà esclusiva del venditore ed è pertanto assolutamente vietato per il distributore riprodurli direttamente o indirettamente.

6.6. il venditore si riserva la facoltà di non accettare ordini che per brevità dei termini di consegna, per esigua quantità ordinata o per altro motivo non sia in grado di evadere.

6.7. la merce viaggia a rischio e pericolo del distributore e pertanto, eventuali smarrimenti, furti o deterioramenti di merce che si siano verificati successivamente alla consegna al vettore non potranno esimere il distributore dal pagamento del prezzo.

c’est en camion du distributeurà un accident ettous les produits du vendeur sont abîmés, qui en est responsable?

glii ordini non saranno impegnativi per il venditore a meno che e fino a quando essi non siano stati espressamente accettati dal venditore mediante l’emissione e l’inoltro al distributore della relativa conferma d’ordine e fattura pro-forma. il venditore evaderà tutti gli ordini emessi in accordo con i termini del contratto, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore che renda impossibile al venditore di accettare, eseguire e soddisfare un ordine del distributore. il venditore si impegna ad evadere gli ordini in un tempo di 8 (otto) giorni lavorativi per le misure standard e 15 (quindici) giorni lavorativi per le misure fuori standard.

6.9. il distributore agirà in maniera indipendente, acquistando i prodotti dal venditore e rivendendoli in nome e per conto proprio e, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione a proprio rischio, come imprenditore autonomo, tanto nei confronti del venditore che della clientela.

6.10. le parti espressamente dichiarano che la natura giuridica del rapporto nascente dal presente contratto non è di società, né di joint venture, né di associazione in partecipazione , né di mediazione, né di rappresentanza, né di agenzia, né di lavoro subordinato, né di commissione per cui le eventuali lacune di interpretazione non potranno colmarsi, per analogia, con alcuno dei rapporti come sopra esclusi. e’ altresì escluso che corra un qualsiasi rapporto tra il venditore ed i clienti del distributore non conferendosi al distributore il potere di assumere una qualsivoglia obbligazione e/o responsabilità in nome e per conto del venditore.

  1. esclusiva

fatto salvo quanto disposto, il venditore si impegna a vendere i prodotti nel territorio, esclusivamente al distributore. egli si impegna altresì a non nominare nel territorio altri concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione dei prodotti. egli potrà tuttavia inviare nel territorio il proprio personale, sia per coordinare l’attività del distributore con la propria politica commerciale, sia per conoscere direttamente i clienti nel territorio al solo fine di verificarne il target di immagine di quest’ultimi.

pourquoi accorder l’exclusivité peut-être contre-productif,

quels sont les avantages d’accorder l’exclusivité?

  1. marchio

8.1. il distributore commercializzerà i prodotti contraddistinti dai marchi di cui all’allegato 2, ed è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del venditore al solo fine di identificare e pubblicizzare i prodotti, nel contesto della sua attività come distributore del venditore, essendo inteso che tale uso viene fatto nell’esclusivo interesse del venditore.

8.2. il distributore si impegna a non depositare, né far depositare, nel territorio, né altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del venditore, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del venditore. egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, i nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta o denominazione sociale.

8.3. il diritto del distributore di usare marchi, nomi o segni distintivi del venditore, come previsti nel primo comma del presente articolo, cessa immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento per qualsiasi causa, del presente contratto. il distributore si impegna inoltre ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al rapporto pregresso con il venditore, in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.

8.4. il distributore provvederà a informare senza indugio il venditore di qualsiasi contraffazione dei marchi e dei diritti di proprietà industriale del venditore verificatisi nel territorio e di cui il distributore sia venuto a conoscenza.

  1. allegati

9.1. gli allegati qui di seguito indicati costituiscono parte integrante del presente contratto:

  • allegato 1: prodotti/listino prezzi
  • allegato 2: marchi del venditore
  • allegato 3: offerta mod. [•] , [•] , [•] ed [•].
  • allegato 4: prodotti non soggetti al divieto di concorrenza.
  1. durata

10.1. se non risolto anticipatamente da una delle parti in accordo con le disposizioni di cui al presente accordo, il contratto rimarrà valido e in vigore a tempo indeterminato.

10.2. ciascuna parte potrà recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi. il recesso dovrà essere comunicato alla controparte per iscritto, con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione.

  1. disposizioni generali

11.1. qualora una qualsivoglia disposizione del presente contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con una qualche norma di legge, le parti provvederanno a modificare il contratto così da assicurarne la conformità a tale normativa. l’invalidità di una disposizione contrattuale non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno valide ed in vigore.

11.2. ai fini della sua validità qualsivoglia modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le parti.

11.3. il mancato esercizio da parte di una delle parti dei diritti e delle facoltà riservatile dal presente contratto, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsivoglia modo compromettere la validità del presente contratto. detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal presente contratto.

11.4. sarà prestata ogni assistenza agli incaricati del venditore nel caso in cui questi decida di far visita alla sede del distributore per verificarne il buon operato.

11.5. il presente contratto annulla e sostituisce qualsivoglia precedente intesa, comunicazione, o garanzia, scritta o verbale, fatta da o per conto di ognuna delle parti e rappresenta l’intero accordo tra di esse in relazione a quanto qui pattuito.

  1. comunicazioni

12.1. qualsivoglia richiesta, domanda o comunicazione di cui al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, in italiano o spagnolo, e potrà essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica ai seguenti indirizzi e si intenderà efficace a decorrere dalla data di ricezione. se al venditore, a: [•], in persona dell’amministratore sig. [•]. se al distributore a: [•]; fermo peraltro restando che qualora il venditore o il distributore dovessero indicare un indirizzo differente mediante comunicazione indirizzata all’altra parte, le ulteriori comunicazioni dovranno essere inviate a tale nuovo indirizzo.

  1. indennita’

13.1. allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata, il distributore non avrà titolo per qualsivoglia compenso, indennizzo, rimborso, risarcimento danno, indennità di risoluzione o pagamento per l’avviamento commerciale maturato. e’, però, convenuto che il venditore allo scioglimento del contratto, sia tenuto al pagamento di una somma pari al [•] per cento ([•]%) del fatturato di acquisto dell’ultimo anno, realizzato dal distributore per l’acquisizione della intera lista clienti maturata.

13.2 sono altresì escluse remunerazioni a favore del venditore.

  1. pubblicita’ e fiere

14.1. il venditore si impegna ad investire annualmente in pubblicità e fiere una somma proporzionata al proprio fatturato di vendita nel territorio mettendone autonomamente a punto budget e modalità. il budget minimo garantito di investimento complessivo sarà pari al [•] per cento ([•]%) del fatturato annuale netto, riferito all’anno precedente. per il primo anno il venditore si impegna ad investire la somma che a sua totale discrezione riterrà più opportuna.

14.2. il distributore, di contro, si impegna a contribuire all’investimento pubblicitario annuale, per una somma pari al [•]% di quella investita dal venditore. per il primo anno il distributore si impegna ad investire la somma che a sua totale discrezione riterrà più opportuna.

14.3. il distributore dovrà inviare al venditore, anche tramite fax o posta elettronica, alla fine di ogni anno commerciale, un rendiconto indicante l’ammontare di fatturato realizzato, nonché l’ammontare dei suddetti diritti di pubblicità da investire, nonché la documentazione comprovante l’avvenuto investimento pubblicitario dell’anno precedente.

14.4. la ricezione e/o accettazione da parte del venditore di una qualunque dichiarazione e/o documentazione fornita e/o di una qualsiasi somma pagata secondo quanto previsto dal presente accordo non precluderà allo stesso la verifica della correttezza di ciò, in un qualsiasi momento anche successivo.

14.5. qualora il distributore intenda dare esecuzione a proprie ulteriori campagne promozionali e pubblicitarie locali o utilizzare ulteriore materiale di esposizione e/o promozione si obbliga a richiedere ed ottenere il consenso e l’approvazione scritta del venditore, approvazione che il venditore darà in tempi ragionevoli ed in ogni caso non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento del materiale. trascorso tale termine senza avere il distributore ottenuto risposta, il materiale si intenderà automaticamente approvato. se il venditore non approverà ulteriori campagne pubblicitarie, il distributore sarà libero di realizzarle a proprie spese.

14.6. il distributore si impegna, altresì, a che il materiale pubblicitario e promozionale sia realizzato nel rispetto delle normative vigenti nel territorio. l’approvazione delle proposte per il materiale pubblicitario e promozionale non costituisce né implica un’attestazione o una garanzia da parte del venditore circa il rispetto del materiale alle normative vigenti nel territorio.

14.7. per espresso accordo le parti convengono di partecipare all’interno del territorio, ad almeno una fiera di settore all’anno. le spese relative a tale partecipazione saranno così ripartite:

  • a) il venditore si farà carico del costo per l’acquisto dello spazio espositivo, la cui metratura sarà decisa esclusivamente dalla sa&f che si impegna, inoltre, a fornire i controtelai da esporre.
  • b) il distributore si farà carico del costo dell’acquisto delle attrezzature necessarie per allestire lo stand (luci, strutture, tavoli, sedie etc.) ed relativi costi accessori (es. elettricità, acqua, ecc.), nonché di quelli necessari al montaggio, smontaggio e trasporto del materiale espositivo.
  1. legge applicabile e foro competente

15.1. il presente contratto verrà interpretato in accordo con la legge italiana. per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o allo stesso collegata sarà esclusivamente competente il foro di [•], con espressa rinuncia a qualunque altro foro.

15.2. tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il solo venditore ha, comunque, la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del distributore.

 

————————————————————————

contratto tipo di concessione di

vendita/distribuzione in esclusiva

con la presente scrittura redatta in duplice originale tra

la impresa ………………… con sede legale in ………………….., cap ……, prov. di …….., via ……………

  1. ….., partita iva …………………………..……………., codice fiscale ………………………….……………,

pec………………………….……..iscritta presso la camera di commercio, industria artigianato e

agricoltura di …..……….. al n. ……………… del registro delle imprese, nella persona del suo

rappresentante legale sig. ………………………………, nato il ………….., a …………….., cap. …………,

prov. di ………., residente in …………………., cap ………., prov. di ………, via …………., n …..,

documento d’identità n. ………………., codice fiscale ……………………….

di seguito denominato anche « concedente »

e

la impresa ………………… con sede legale in ………………….., cap ……, prov. di …….., via ……………

  1. ….., partita iva ……………………., codice fiscale ……………………………………………..…………,

pec………………………….……..iscritta presso la camera di commercio, industria artigianato e

agricoltura di …..……….. al n. ……………… del registro delle imprese, nella persona del suo

rappresentante legale sig. ………………………………, nato il ………….., a …………….., cap. …………,

prov. di ………., residente in …………………., cap ………., prov. di ………, via …………., n …..,

documento d’identità n. ………………., codice fiscale ……………………….

di seguito denominato anche « distributore »

premesso che

  1. a) il concedente intende promuovere la vendita dei propri prodotti, meglio specificati all’allegato « a » al

presente contratto, nelle seguenti zone meglio specificate all’allegato « b » al presente contratto mediante

concessione di vendita in esclusiva senza che il distributore possa in alcun modo far parte

dell’organizzazione del concedente rimanendo lo stesso distributore totalmente indipendente;

  1. b) il distributore ha interesse a rivendere i prodotti nelle aree meglio specificate all’allegato « b »;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

art. 1 – premesse e allegati

  1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
  2. le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le parti

e sostituiscono ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa al medesimo oggetto.

contratto tipo di concessione divendita/

di distribuzione in esclusiva

6

  1. nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza accordo scritto tra

le parti.

art. 2 – comunicazioni

  1. le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi, così

come indicate in epigrafe.

  1. qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede

eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o

raccomandata a.r. o forma equipollente o con posta elettronica certificata a norma del d.p.r.

11.2.2005 n. 68 per la prova dell’avvenuta ricezione.

  1. ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della

pec.

art. 3 – oggetto

  1. il concedente attribuisce per la durata del presente accordo il diritto esclusivo a distribuire,

commercializzare e rivendere nella zona di cui all’art. 4 i prodotti elencati nell’allegato a e di seguito

indicati con il nome di « prodotti » al distributore che reciprocamente si impegna ad acquistarli dal

concedente e non da terzi.

art. 4 – zona

  1. al distributore viene concessa l’esclusiva per la rivendita dei prodotti per le zone elencate nell’allegato

b, di seguito indicate con il nome di « zona ». pertanto il concedente non potrà per alcun motivo né

direttamente né tramite altri concessionari di vendita, distributori, agenti, rappresentanti o, comunque,

intermediari, né per interposta persona concludere contratti con terzi relativi ai prodotti con riferimento

alla « zona ».

  1. nel caso in cui ci sia la possibilità di rivendere i prodotti in aree non elencate nell’allegato b al

presente contratto, il distributore potrà concludere tali vendite previa comunicazione scritta al

concedente, il quale dovrà dare il proprio eventuale assenso nella stessa forma. in tale caso la « zona »

per la quale viene concessa l’esclusiva si intenderà automaticamente ampliata entrandone a far parte

anche le nuove aree.

art. 5 – durata

  1. il presente contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata di ……….. anni1.
  2. il presente contratto si rinnova automaticamente per successivi periodi di ……….. anni, salvo disdetta

di una delle parti fatta pervenire all’altra almeno tre mesi prima della scadenza.

  1. e’ fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna delle parti, alla scadenza, da esercitarsi con le modalità

stabilite all’art.10 del presente contratto.

  1. potrà essere risolto da entrambe le parti con le modalità stabilite all’art. 9 del presente contratto.

1 oppure « decorre dal ………………….fatto salvo il periodo precedente e si intende costituito a tempo indeterminato

contratto tipo di concessione divendita/

di distribuzione in esclusiva

7

art. 6 – prezzi e modalità di pagamento

  1. i prezzi di acquisto dei prodotti da parte del distributore sono indicati nell’allegato « c » al presente

contratto. tali prezzi potranno essere modificati in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese.

  1. il distributore si impegna a pagare le forniture di prodotti puntualmente ed esattamente.
  2. il pagamento del corrispettivo di ciascuna fornitura avverrà a mezzo bonifico

……………………………………… a ………………………….. giorni dalla data di spedizione.

art. 7 – obblighi del concedente

  1. il concedente si obbliga a non commercializzare nella « zona » i « prodotti » se non attraverso il

distributore, il quale così avrà per gli stessi la più completa esclusiva.

  1. la « zona » così come individuata nell’allegato b, non può in alcun modo essere variata in senso

restrittivo se non con il consenso del distributore, mentre potrà essere ampliata con le modalità di cui

all’art. 4.

  1. il concedente si obbliga altresì a consegnare i prodotti entro trenta giorni dalla data di ricevimento

dell’ordine; nel caso in cui non potesse, per qualsiasi motivo, far fronte ai quantitativi richiesti, dovrà

darne comunicazione entro le quarantotto ore successive al ricevimento dell’ordine.

  1. i prodotti venduti dovranno rispettare le normative regolanti la materia nel territorio italiano e gli

standard qualitativi dovranno essere almeno pari a quelli dei prodotti destinati al mercato interno.

art. 8 – obblighi del distributore

  1. il distributore si obbliga ad acquistare i prodotti dal concedente e a promuovere la loro distribuzione

nella zona di cui all’art. 4. in particolare si impegna a vendere i prodotti in nome proprio e per proprio

conto e ad agire con propria organizzazione e a proprio rischio, come imprenditore autonomo. di

conseguenza, è tenuto ad istituire e mantenere, nella zona, un’organizzazione di vendita adeguata ad

assicurare il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

  1. il distributore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non fabbricare, commerciare,

organizzare la vendita, direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti con i prodotti2.

  1. il distributore è libero di distribuire, fabbricare o rappresentare prodotti non concorrenti (purché non

nell’interesse di concorrenti del concedente), a condizione che ne informi in anticipo per iscritto il

concedente (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione nonchè il

soggetto nell’interesse del quale si intende operare).

2 oppure « il distributore potrà assumere altri incarichi di distribuzione per prodotti similari o concorrenti di quelli elencati

nell’allegato « a », sia acquistare, in proprio o per conto di terzi al fine di rivenderli, i prodotti stessi.

contratto tipo di concessione divendita/

di distribuzione in esclusiva

8

  1. è fatto divieto assoluto al distributore di manomettere, danneggiare o alterare in qualsiasi modo i

prodotti o parte di essi. in caso contrario il concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità, a

qualsiasi titolo.

art. 9 – clausola risolutiva espressa

  1. il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456

cod.civ., nel caso di inosservanza da parte del concedente degli obblighi previsti negli articoli 4.1, 7.1

e 7.3 e da parte del distributore degli obblighi previsti negli articoli 6.2 e 8. l’inosservanza di detti

obblighi comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di diffida

immediatamente dopo che la parte abbia a suo insindacabile giudizio dichiarato per iscritto che intende

valersi della clausola risolutiva espressa.

  1. è fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in capo alla parte non inadempiente.

art. 10 – recesso

  1. e’ data facoltà ad entrambe le parti di recedere dal presente contratto in caso di giusta causa mediante

comunicazione scritta motivata con un preavviso di almeno trenta giorni3.

art. 11– divieto di cessione del contratto

  1. e’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono,

salvo specifico consenso scritto dell’altra parte.

art. 12 – effetti della cessazione del contratto

  1. al momento dello scioglimento del contratto, indipendentemente dai motivi della cessazione, il

distributore è tenuto a restituire al concedente il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro

documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i

terzi dell’avvenuto scioglimento del rapporto di distribuzione.

  1. il distributore eviterà qualsiasi condotta che possa ingenerare nei terzi la supposizione che egli operi

ancora come distributore del concedente o comunque diretta ad evidenziare ai terzi il pregresso

rapporto intrattenuto con il concedente. dovrà inoltre eliminare, anche dalla propria corrispondenza,

qualsiasi riferimento al concedente, evitando in particolare di utilizzare la dicitura « distributore di

…………… ».

  1. con la cessazione del rapporto contrattuale, il distributore non avrà diritto a risarcimento, indennità od

altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

3 nel caso di contratti a tempo indeterminato aggiungere la seguente clausola « le parti potranno esercitare tale facoltà dandone

comunicazione scritta all’altra parte con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e certifichi la data di ricevimento della

comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, pec) con un preavviso di almeno sei mesi.

contratto tipo di concessione divendita/

di distribuzione in esclusiva

9

art.13 – segretezza

  1. eventuali dati coperti da riservatezza aziendali o commerciali del concedente e/o altre notizie ed

informazioni riservate comunicate al distributore o, più in generale, di cui quest’ultimo sia venuto a

conoscenza per effetto ed in esecuzione del presente contratto non dovranno essere utilizzate per fini

estranei al contratto né tanto meno essere rivelate, neppure dopo la cessazione del rapporto

contrattuale, a terzi.

  1. il distributore si impegna inoltre ad approntare tutte le misure necessarie affinché il presente obbligo

venga rispettato dai propri dipendenti, collaboratori e da coloro che, a vario titolo, operano all’interno

della sua azienda e che potrebbero venire a conoscenza delle informazioni riservate, rispondendone

direttamente nel caso di violazione compiuta da uno di questi.

art. 14 – spese

  1. tutti i costi e gli oneri che il distributore potrà incontrare per la commercializzazione, vendita e

distribuzione dei « prodotti » saranno a suo completo carico, compresi quelli relativi alla pubblicità ed

alla promozione.

  1. le eventuali spese di registrazione del presente contratto, in caso d’uso, saranno a carico della parte

che ne ha determinato la necessità.

art. 15 – legge applicabile e risoluzione delle controversie

  1. per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del

codice civile.

  1. tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza,

validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare

tentativo di mediazione innanzi al servizio di mediazione della camera di commercio di ancona

iscritto al n. 284 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal ministero della giustizia.

  1. qualora la mediazione abbia esito negativo, le controversie verranno deferite alla camera arbitrale

« leone levi »istituita presso la camera di commercio di ancona in conformità al regolamento della

camera arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare.

art. 16 – trattamento dei dati personali

  1. le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si

impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i..

  1. le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con

riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso

contratto tipo di concessione divendita/

di distribuzione in esclusiva

10

o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la

scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni

relative all’interessato.

luogo                     lì

il concedente il distributore

si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341, comma 2 cod. civ. le seguenti

clausole: 7 (obblighi del concedente); 8 (obblighi del distributore), 10 (recesso), 15 (legge applicabile e

risoluzione delle controversie).

il concedente il distributore

 

 

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